Il 1° settembre 2025 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha trasmesso con nota prot. 14030 la «Linea guida di prevenzione incendi per progettazione, installazione, esercizio e manutenzione di impianti fotovoltaici» (19 pagine). Aggiorna le precedenti note 1324/2012 e 6334/2012. In questa guida riassumiamo i punti che riguardano chi gestisce un impianto, distinguendo con precisione ciò che il testo dice da ciò che si sente dire.
Il Comando Le ha chiesto la termografia per il rinnovo del CPI? Veda la guida dedicata: rinnovo CPI e impianto fotovoltaico. Non è sicuro che l’impianto rientri? Faccia il test in 6 domande.
Non è una circolare: è una nota di trasmissione di una linea guida. Il testo di riferimento è quello pubblicato sul sito del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (vigilfuoco.it). Questa pagina è un riepilogo informativo e non sostituisce il parere di un professionista antincendio.
A chi si applica (e chi è escluso)
Secondo il paragrafo 1.2, la linea guida riguarda gli impianti fotovoltaici fino a 1500 V in corrente continua al servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (Allegato I al D.P.R. 151/2011), integrati nelle chiusure d’ambito degli edifici (anche pergole, tettoie e pensiline) e le pensiline «interferenti».
Sono esclusi:
- gli impianti a terra;
- gli impianti «plug & play»;
- gli impianti di potenza inferiore a 800 W;
- gli impianti agrivoltaici oltre i 100 m;
- gli impianti a inseguitori a concentrazione.
Gli impianti a terra non rientrano nel campo di applicazione della linea guida; se però un impianto a terra è adiacente a un’attività soggetta, il rischio va valutato insieme all’attività e, in pratica, il Comando può chiedere gli stessi controlli. La valutazione spetta al responsabile dell’attività e al professionista antincendio.
Cosa dice sulla termografia
Il paragrafo 5.4 prevede che periodicamente, anche in relazione ai sistemi di monitoraggio, sia eseguita un’ispezione termografica secondo la IEC TS 62446-3. Le verifiche ai fini del rischio incendio, hot spot compresi, vanno documentate almeno ogni due anni (par. 5.6): nella pratica l’ispezione termografica va eseguita con questa cadenza massima. La periodicità effettiva va stabilita dal responsabile dell’attività insieme al professionista, in funzione dell’impianto e del monitoraggio disponibile.
Il «biennio»: ogni quanto vanno fatte le verifiche
Il paragrafo 5.6 richiede che «ad ogni trasformazione, ampliamento o modifica e comunque ogni due anni» siano eseguite e documentate le verifiche ai fini del rischio incendio (giunzioni e serraggi, ombreggiamenti, hot spot). Tra queste verifiche c’è il controllo degli hot spot, e l’ispezione termografica secondo la IEC TS 62446-3 è lo strumento per documentarlo: nella pratica la termografia va quindi eseguita almeno ogni due anni, e a ogni trasformazione, ampliamento o modifica.
Registro dei controlli e manutenzione
Il paragrafo 5.1 inserisce le manutenzioni nel registro dei controlli (art. 3 del DM 1/9/2021). Tra i contenuti: piano di pulizia periodica, monitoraggio, verifica di hot spot e microfratture. Il paragrafo 5.5 aggancia la periodicità dei controlli a quella delle norme sull’impianto elettrico alimentato.
Checklist rapida per il responsabile dell’impianto
- L’impianto serve un’attività soggetta (Allegato I D.P.R. 151/2011) ed è integrato in un edificio o, se a terra, adiacente all’attività? In quest’ultimo caso chieda conferma al professionista antincendio.
- Esiste un registro dei controlli aggiornato, con piano di pulizia e monitoraggio?
- Le verifiche per il rischio incendio (giunzioni, serraggi, ombreggiamenti, hot spot) sono state documentate negli ultimi due anni o dopo l’ultima modifica?
- Esiste un’ispezione termografica secondo IEC TS 62446-3 eseguita da personale qualificato (ISO 9712)?
- Le anomalie rilevate sono state classificate per priorità e risolte con data certa?
Come possiamo aiutarLa
AtlasDuo esegue ispezioni termografiche con drone e termocamera a mano secondo IEC TS 62446-3, con personale certificato ISO 9712, e consegna un report con classificazione delle anomalie per priorità. Non vendiamo moduli, inverter, manutenzione né riparazioni (la nostra dichiarazione di indipendenza): il referto non ha alcun interesse a trovare o nascondere difetti.
Domande frequenti
La termografia è obbligatoria per tutti gli impianti fotovoltaici?
No. La linea guida si applica agli impianti al servizio di attività soggette ai controlli VVF e integrati negli edifici; per gli impianti a terra adiacenti all’attività la valutazione va fatta caso per caso dal professionista antincendio e dal Comando. Dove si applica, prevede un’ispezione termografica periodica secondo IEC TS 62446-3; con le verifiche almeno biennali (par. 5.6) la cadenza massima, nella pratica, è di due anni.
Ogni quanto vanno fatte le verifiche?
Le verifiche ai fini del rischio incendio vanno eseguite e documentate a ogni trasformazione, ampliamento o modifica e comunque ogni due anni (par. 5.6).
La Nota VVF è una circolare?
No: è la nota prot. 14030 del 01/09/2025 con cui è trasmessa una linea guida di prevenzione incendi. Per questo parliamo di «Nota VVF» o «linea guida».
Il vostro report certifica la conformità antincendio?
No. Il report documenta lo stato termico dell’impianto e classifica le anomalie. La valutazione di conformità resta in capo al responsabile dell’attività e al professionista antincendio incaricato.
Fonte primaria: Dipartimento dei Vigili del Fuoco, nota prot. 14030 del 01/09/2025 (vigilfuoco.it). Norma tecnica: IEC TS 62446-3.
